Nuovo contraddittorio procedimentale: se lo conosci davvero, cerchi di evitarlo.
È appena ripresa a pieno regime l’attività di riscossione per la quale circola già voce di un’ulteriore proroga della sua sospensione.
Comunque, sembra che gli atti riscossivi da notificare potrebbero quantificarsi in alcune decine di milioni. Un’onda travolgente. E allora è necessario, decisamente, ripulire la cassetta degli attrezzi del difensore in modo da non farsi trovare impreparati. E l’occasione per riprendere la nostra rubrica ci viene offerta dal webinar tenutosi mercoledì scorso ed incentrato sul contraddittorio preventivo a un anno dalla sua messa a regime. Ciò consente, altresì, di evocare anche un altro convegno dello scorso 13 aprile organizzato dagli avvocati tributaristi di Salerno, avente ad oggetto la medesima tematica e dal titolo davvero azzeccato: “Contraddittorio preaccertativo, una riforma incompiuta fra luci ed ombre”. Dalla sintesi estrema dei due pomeriggi di studio sono emerse una serie di criticità che è il caso di sintetizzare a beneficio di tutti noi difensori dei contribuenti.
Citiamole alcune qui di seguito.
- Nei procedimenti tributari in cui il contraddittorio preaccertativo è previsto a regime, per intenderci i casi elencati dall’art. 5 ter, del D.Lgs. n. 218/97, cessa la facoltà di proporre istanza di accertamento con adesione dopo la notifica del provvedimento di accertamento;
- L’assistenza tecnica al contribuente nel corso del contraddittorio preventivo è solo facoltativa. A tal proposito, immaginiamo per un istante un contribuente, presunto debitore, che ricevuto l’invito al contraddittorio va a “trattare” da solo col suo presunto creditore, l’amministrazione finanziaria, rappresentata normalmente da un “navigato” funzionario dell’ufficio (che di contraddittori ne ha già espletati centinaia). Provate a indovinare chi se ne avvantaggerà maggiormente;
- Non vi è facoltà di accesso preventivo al procedimento con visione del fascicolo dell’ufficio e della relativa documentazione poiché, secondo la Legge n. 241 del 1990, esso è consentito solo dopo la notifica del provvedimento di accertamento. Detto altrimenti, il contribuente, presunto debitore, non conosce che “carte in mano” ha il suo presunto creditore (l’Ufficio) il quale facilmente potrà raccogliere nuovi elementi istruttori idonei a supportare maggiormente la sua pretesa. Invece, un serio contraddittorio prevede sempre la “discovery” di tutti i documenti ed elementi in possesso dell’Ufficio. Cioè, come è stato ben osservato, ci vorrebbe un controllo congiunto della documentazione dell’Ufficio;
- Manca a vigilare sul procedimento un soggetto terzo ed imparziale poiché quest’ultimo, per intenderci il giudice, è presente solamente nell’eventuale posteriore contraddittorio processuale; non vi è par condicio fra le parti anzi si determina fra esse un rapporto dispari dove, come noto, il dominus è sempre l’Ufficio delle imposte;
- L’obbligata motivazione rafforzata all’ufficio, che deve dar conto nel suo posteriore avviso di accertamento di quanto indicato dal contribuente nel contraddittorio preaccertativo, non è prevista a pena di nullità! Detto altrimenti, l’eventuale vizio del procedimento pur denunciato dal contribuente non produce alcuna conseguenza.
Alla luce di quanto appena esposto ben venga la circostanza che un siffatto contraddittorio preventivo non trovi una generalizzata applicazione a tutti i procedimenti tributari di imposizione e a tutti i tributi. Difatti l’art. 5 ter del D.Lgs n. 218 del 1997 lo impone, in modo circoscritto, solo per gli avvisi di accertamento cd. “a tavolino” non parziali, cioè quelli in cui non vi è stato un previo accesso esterno dei verificatori presso la sede del contribuente, e per quelli in cui non sussista una particolare e motivata urgenza o un fondato pericolo per la riscossione. Ne sono esenti, invece, tutti gli avvisi di accertamento parziale.
Tutto ciò premesso, da un contraddittorio anticipato così articolato, chi se ne agevola di più? A parere di chi scrive solo l’Ufficio salvo i casi estremi: se la pretesa è totalmente infondata, certamente il contribuente ha possibilità, da subito, di far archiviare l’avviato procedimento dimostrando facilmente la sua infondatezza. Se invece la pretesa è manifestamente fondata, consente all’Ufficio di rafforzarla e consolidarla a tutela dell’interesse erariale che rammentiamo è pur sempre un interesse generale e collettivo.
Ma tolti questi due casi estremi, tutto ciò che sta per lo mezzo, in pratica la stragrande maggioranza dei casi, a parere di chi scrive avvantaggia solo l’Ufficio perché, come è stato acutamente osservato, l’attuale istituto del contraddittorio preventivo con l’Ufficio, è un “dialogo fra sordi” in cui il contribuente, soprattutto se non assistito, può solo peggiorare la sua situazione.
Suscitano, quindi, perplessità le recenti affermazioni dell’Agenzia delle Entrate, anche a mezzo del suo Direttore, tendenti a rafforzare e valorizzare “questo” contraddittorio preventivo.
Meglio, invece, decisamente “scoprire le proprie carte” nel processo, innanzi al giudice, soggetto terzo ed imparziale, anzichè davanti al funzionario dell’Ufficio delle imposte che non potrà quindi più “correggere il tiro”.
Salute a Te e a risentirci a prestissimo! Luca mob. 3387501232.
L’interesse dell’amministrazione finanziaria è riscuotere tributi conformi al principio di capacità contributiva, non realizzare entrate sfornite di causa.
– Dott. Luca De Rosa.
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